La
costituzione del Senato in "Senato delle autonomie" riporta
in primo piano un problema affrontato - e sinora purtroppo non
risolto - sin dalla Costituente, ma di intrecci e complessità
notevoli su quasi tutti i piani: politico, economico, socioculturale
e storico. La istituzione del Senato quale "Camera delle
Regioni", o delle autonomie che dir si voglia, era stata infatti
tentata già proprio dalla Costituente ma da questo tentativo era
sortita solo la dicitura che "Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale" e quindi una seconda Camera di fatto
del tutto analoga e parallela alla prima. Nella stessa sede si erano
costituite le Regioni, ma la loro attuazione dovrà attendere la
legge 281 del 1970. Le neoistituite Regioni posero subito dei
problemi di autonomia e competenza sia con lo Stato che con le due
Camere cui si tentò di ovviare con la legge 382 del 1975 e con la
successiva legge n° 59 1997 che istituisce il principio di
sussidiarietà per tutti i livelli istituzionali, ed infine l'entrata
in vigore l'8 novembre 2001 della riforma del Titolo V della
Costituzione ha "costituzionalizzato il decentramento
amministrativo e la ripartizione della Repubblica in Stato, Regioni,
Province, Città metropolitane e Comuni, tutti con pari dignità
istituzionale. "Er vero pasticciaccio brutto" è stato
fatto con il DPCM 12 ottobre 1983 e ratificato con la legge 400 del
1988, con i quali provvedimenti legislativi si è proceduto, ormai
istituite quali Enti le Regioni, anzicché alla messa in atto del
Senato quale Camera delle Regioni e quindi del raccordo tra le
autonomie e lo Stato - come dall'originario disegno della Costituente
- alla istituzione a tal fine di un nuovo organo: la Conferenza Stato
Regioni. La stessa Corte Costituzionale ne ha sottolineato il ruolo
con le sentenze 204 1993 e 116 1994. Se mai ce ne fosse stato
bisogno, la legge 281 1997, con l'istituzione della Conferenza
unificata (Conferenza Stato Regioni + Conferena Stato Città) ha
istituito il passaggio definitivo di quei compiti e quelle funzioni
che avrebbero dovuto essere originariamente propri del Senato. In
proposito sono importanti due osservazioni: la prima è che in questo
modo il Senato è stato relegato a semplice duplicato della Camera
con grande aggravio sia per quanto concerne i tempi dell'iter
legislativo a causa della navetta, sia per i costi economici; la
seconda, segnatamente per quanto concerne i componenti delle
Conferenze riguarda la non elegibbilità degli stessi, ovvero il
fatto che siano dei "nominati", ma all'epoca da nessuno
schieramento politico (dalla destra, al centro, alla sinistra) furono
mosse obbiezioni a ciò. Lo status quo per quanto concerne il Senato
impone dunque due scelte alternative: 1) abolire in toto la seconda
Camera in quanto le sue funzioni sono ormai relegate ad altri organi;
2) portare a compimento l'originario progetto della Costituente e
perciò unificare il Senato con i nuovi organi successivamente
istituiti. E' in questo secondo senso che si è ritenuto di agire. La
Conferenza Stato Regioni che si è riunita in seduta straordinaria
per la disamina del progetto lo ha sostanzialmente condiviso,
essendosi arenate le obbiezioni in pratica ad un solo punto alquanto
risolvibile: quello dei 21 nominati direttamente dal Capo dello
Stato.
francesco
latteri scholten.